
Corsi di formazione periodica conseguiti all’estero
Riconoscimento dei corsi di formazione periodica conseguiti all’estero
Gli /le autisti/e domiciliati/e in Svizzera che lavorano per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera sono tenuti a seguire i corsi di formazione periodica presso un centro di formazione periodica con sede in Svizzera riconosciuto dall’asa. I corsi di formazione periodica conseguiti all‘estero possono essere computati solo se al momento di seguire la formazione periodica il/la conducente era occupato/a parzialmente o totalmente in un‘impresa stabilita all‘estero.
A partire dal 1° marzo 2022, gli autisti residenti in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS e impiegati da un’impresa con sede in Svizzera (CH), non dovranno più convertire il loro codice 95 valido sulla licenza di condurre estera o il loro certificato di idoneità professionale estero in un certificato di capacità CH.
Il riconoscimento dei corsi tramite questa domanda non è necessario se il certificato di capacità e è già stato prolungato all’estero o se avete un’iscrizione valida (codice 95) sulla vostra licenza di condurre straniera. In tal caso, il conducente può far convertire il suo certificato di capacità acquisito all’estero presso il servizio della circolazione competente. Il certificato di capacità acquisito all’estero può essere sostituito solo se il conducente era residente nel rispettivo Paese al momento della formazione.
Per la valutazione impieghiamo 6 settimane. Il richiedente verrà informato sull’esito.Le domande non saranno trattate che se tutti i documenti indicati al punto 4 dell’allegato sono completi.
I corsi di formazione periodica conseguiti all‘estero possono essere computati in Svizzera solo se sono rispettate diverse condizioni (cfr. art. 20 OAut e Direttive formazione periodica OAut). Vi preghiamo di consultare il promemoria in merito al riconoscimento dei corsi frequentati all’estero.
Promemoria riconoscimento dei corsi di formazione periodica conseguiti all‘estero