Lastwagen auf Parkplatz

Programmi di formazione

I/le conducenti delle cat. C/C1 e D/D1 possono prepararsi all’esame OAut nel quadro di un programma di formazione di un anno riconosciuto dall’asa e possono effettuare il trasporto di persone e di merci nel traffico interno per la durata di dodici mesi.


Approvazione di programmi di formazione non riconosciuti sul piano federale

Se il programma di formazione non è già stato riconosciuto su livello federale (p. es. tramite l’Ufficio federale dei trasporti), le imprese e le organizzazioni (i centri di formazione) che intendono preparare i/le conducenti agli esami OAut, necessitano pertanto di un’autorizzazione secondo l’art. 4 cpv. 2 dell’OAut.


Centro di formazione

Il centro di formazione è di solito il datore di lavoro, p. es. un’impresa di trasporti.
I programmi di formazione possono essere svolti anche con la collaborazione di terzi, p. es. di una scuola guida. I centri di formazione che intendono offrire programmi di formazione devono rivolgere una domanda all’asa. I particolari sono descritti nella direttiva seguente.

Direttiva per il riconoscimento di programmi di formazione non riconosciuti su piano federale
Promemoria sul procedimento per inoltrare una richiesta


Attestazione di formazione

Quando partecipate a un programma di formazione per acquisire le competenze operative, le conoscenze e le capacità menzionate nell’allegato OAut, ricevete dal vostro centro di formazione un’attestazione di formazione valida per un anno (articolo 4 OAut). Ottiene un’attestazione di formazione per il trasporto di persone o merci solo chi non è mai stato titolare di un certificato di capacità della categoria corrispondente o non ha mai posseduto un’attestazione di formazione prima di ottenere il proprio certificato di capacità – tramite un esame OAut o una formazione periodica OAut – e non ha potuto usufruire del periodo di proroga di un mese (articolo 16 cvp. 2 OAut) per evidenti motivi. Un’attestazione di formazione viene quindi rilasciata una sola volta per autista e per categoria. L’attestazione di formazione deve essere sempre portata con sé insieme alla licenza di condurre su tutte le corse, in modo da poter comprovare, in caso di controllo, di essere abilitati a trasportare persone o merci senza certificato di capacità. L’attestazione di formazione non è riconosciuta per le corse all’estero. È valida solo in Svizzera.

La revisione dell’Ordinanza sull’ammissione degli autisti (OAut) del 1° luglio 2022, segnatamente l’articolo 26, capoverso 1, lettera h, prevede che i Cantoni possano autorizzare deroghe individuali e concrete a singole disposizioni per evitare casi di rigore. In base a quanto deciso dalla Commissione garanzia della qualità (KQS) il 15 giugno 2022, i Cantoni hanno trasferito tale compito all’Associazione dei servizi della circolazione (asa).

Promemoria: Domanda di proroga o di nuovo rilascio (provvisorio) dell’attestato di formazione